Piano casa, istruzioni per l’uso

La legge sul Piano Casa, approvata dal nostro Parlamento, è una riforma importantissima ed enormemente attesa, che servirà alla Sicilia per rimettere in moto l’edilizia, un settore importante che dà lavoro a migliaia di persone nell’isola. La norma ottiene un doppio obiettivo: la riqualificazione degli immobili, anche per migliorarne la sicurezza da un punto di vista geologico, e l’attivazione di investimenti privati. In attuazione dell’intesa Stato Regioni dell’anno scorso, la norma si propone il sostegno al settore edile e la riqualificazione del patrimonio esistente attraverso interventi di messa in sicurezza e l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile nel rispetto del contesto storico e architettonico e paesaggistico. 
Il Piano Casa risponde alle esigenze di semplificazione normativa, superando ogni ostacolo burocratico ed interpretativo. La legge recupera per intero l’Intesa siglata tra Stato, Regioni ed Autonomie locali con tutti i limiti, in particolare a favore delle aree a rischio idrogeologico, e le agevolazioni, senza alcuna deroga né speculazione. La deroga agli strumenti urbanistici comunali non comprende le distanze minime e la normativa antisismica, che devono sempre essere rispettate.
Sono state tenute fuori le parti non attinenti alla materia, molte delle quali saranno inserite in un apposito ddl sull’urbanistica nel quale si intende riproporre la tanto contestata norma sulle delocalizzazioni che poteva essere il fiore all’occhiello di questa legge  
Sarà quindi possibile, anche in Sicilia, ampliare fino al 20% del volume gli edifici residenziali mono e bifamiliari, e gli uffici; l’ampliamento non potrà comunque superare i 200 metri cubi. Sono esclusi gli immobili parzialmente o interamente abusivi. Gli interventi possono essere effettuati su edifici ultimati entro il 31 dicembre 2009 e sono subordinati alla verifica delle condizioni statiche dell’intero immobile e all’eventuale adeguamento antisismico della struttura in regola con titoli abilitativi e pagamento di Ici, Tia e Tarsu. Sono esclusi gli immobili condonati, tranne quelli oggetto di accertamento di conformità . L’ampliamento è possibile fino al 20% del volume esistente, per ogni unità immobiliare, a condizione che sia armonizzato in un progetto unitario con il restante edificio. Dato che si possono ingrandire gli edifici fino a mille metri cubi, l’ampliamento non può superare i 200 metri cubi. I lavori devono essere realizzati in aderenza al corpo di fabbrica, mentre la sopraelevazione è consentita solo per il recupero a uso abitativo o ufficio.
Incentivati gli interventi di demolizione e ricostruzione, possibili con incrementi del 35%, condizionati all’impiego delle tecniche della bioedilizia. La sostituzione edilizia è ammessa anche su capannoni e fabbricati industriali, situati all’esterno delle zone A, con bonus fino al 15% per una estensione massima di 400 metri quadri.
Il Piano prevede, inoltre, la possibilità, per i privati, di realizzare parcheggi sotterranei in aree destinate a verde pubblico, purché si provveda contestualmente all’arredo a verde attrezzato dell’area in superficie.  
Nelle aree artigianali e gestite dai Consorzi Asi, sono consentiti ampliamenti del 15% della superficie coperta, e del 25% in caso di demolizione e ricostruzione. In queste aree gli interventi devono essere realizzati entro i limiti dell’altezza degli edifici esistenti e non possono riguardare edifici a destinazione commerciale, alberghiera e turistico-ricettiva.
Dall’entrata in vigore della legge, i Comuni hanno 120 giorni di tempo per limitare o escludere interventi in determinate zone del proprio territorio: successivamente ci saranno 24 mesi di tempo per presentare le istanze.
La legge prevede la demolizione e ricostruzione con premio volumetrico fino al 25% negli edifici residenziali, fermo restando l’obbligo di ricorrere alle tecniche della bioedilizia.
Se gli interventi implicano l’autonomia dell’edificio dal punto di vista energetico il bonus sale al 35%. All’interno della stessa proprietà è consentita la riedificazione anche su una diversa area di sedime.  
Sugli edifici a uso diverso da quello abitativo sono previsti ampliamenti del 15% della superficie coperta fino a un massimo di 400 metri quadri. La demolizione e ricostruzione può essere effettuata con premio del 25%, limite incrementabile al 35% col ricorso ad rinnovabili che rendano indipendente l’edificio.  
Gli oneri concessori per gli interventi di ampliamento sono commisurati solo alla parte ampliata e ridotti del 20%. La decurtazione sale invece al 30% per gli immobili destinati a prima casa e al 50% in caso di nucleo familiare con più di cinque persone o disabile a carico.
Le demolizioni e ricostruzioni beneficiano di uno sconto del 50%, che può diventare totale per gli edifici adibiti a prima abitazione di giovani coppie di età non superiore a trentacinque anni ed entro cinque anni dalla data di matrimonio. L’adozione di sistemi di isolamento e dissipazione sismica dà luogo a ulteriori riduzioni del 20%.  
Ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni sono subordinati al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione della Dia, Denuncia di inizio attività, entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge. I Comuni hanno a disposizione 120 giorni per limitare la portata della norma escludendo determinate zone o edifici dall’applicazione delle misure anticrisi.  
Sono escluse dagli interventi le zone poste sotto tutela naturalistica, centri storici, riserve naturali, fasce di rispetto dei territori costieri, aree sotto vincolo assoluto di inedificabilità, zone demaniali, immobili tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e aree a rischio idrogeologico.
La Sicilia è stata l’ultima Regione a varare il Piano Casa.

Commenti

1 commento to “Piano casa, istruzioni per l’uso”
  1. luigi sparacino scrive:

    articolo molto esaustivo complimenti

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